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Visualizza Versione Completa : Multato perchè circolava con una moto con scarico originale!!



SportsterTony
18-04-2011, 09:45
http://www.motoblog.it/post/26535/multato-perche-circolava-con-una-moto-con-scarico-originale
Non so' se :happy4: oppure :cry2:

Vic_Nightrain_71
18-04-2011, 09:49
...senza DB killer?

michelanzul
18-04-2011, 09:49
eh...quando si adotta un così appropriato metodo di verifica squisitamente tecnico-scientifico..i risultati poi...:wink2:

Ma, 'na bella denuncia per abuso di potere? magari...:mm:

sportyerre
18-04-2011, 09:52
eh...quando si adotta un così appropriato metodo di verifica squisitamente tecnico-scientifico..i risultati poi...:wink2:

Ma, 'na bella denuncia per abuso di potere? magari...:mm:

Abuso di potere? mica l'hanno arrestato!
Una richiesta di rimborso spese per il loro errore ci sta bene.
Avranno capito la differenza tra lo scarico ed il fanalino?

L' UOMO NERO
18-04-2011, 09:55
hanno fatto bene! moto insulse del genere non dovrebbero neppure circolare! :talk1:

michelanzul
18-04-2011, 09:58
Abuso di potere? mica l'hanno arrestato!
Una richiesta di rimborso spese per il loro errore ci sta bene.
Avranno capito la differenza tra lo scarico ed il fanalino?

allora se e quando ci vediamo ti infilo un bastone nel tuo scarico...non quello della moto. Vediamo poi se ti lamenti! o mi denunci!:talk1:

ma scusa, ti sembra? allora ti danno un calcio per vedere se il cavalletto regge? o ti spaccano i vetrini delle frecce per vedere se sono omologate CE? oppure sarebbe meglio "leggere"?:wink2:

sportyerre
18-04-2011, 10:00
allora se e quando ci vediamo ti infilo un bastone nel tuo scarico...non quello della moto. Vediamo poi se ti lamenti! o mi denunci!:talk1:

ma scusa, ti sembra? allora ti danno un calcio per vedere se il cavalletto regge? o ti spaccano i vetrini delle frecce per vedere se sono omologate CE? oppure sarebbe meglio "leggere"?:wink2:

MIIIII gelosona! e che hai, gli scarichi di burro che si rompono a contatto con la paletta!?

Cava
18-04-2011, 10:01
hanno fatto bene! moto insulse del genere non dovrebbero neppure circolare! :talk1:


:happy4: :talk1:

:happy5:

Eschi
18-04-2011, 10:05
Ma le marmitte han l'imene?

michelanzul
18-04-2011, 10:10
MIIIII gelosona! e che hai, gli scarichi di burro che si rompono a contatto con la paletta!?

vedi che poi se continuiamo si incaxxano...ma io a prescindere..la paletta non la infilano da nessuna parte! se a te piace fatti trapanare gli scarichi...:happy4: e a parte gli scherzi, per controllare ciò ci sono dei metodi leciti, questo non mi sembra che lo sia...se vogliono controllare mandano la persona alla revisione o si portano appresso un fonometro...altrochè paletta!:wink2:

shovel77
18-04-2011, 10:14
bhè,è un metodo arcaico ma legittimo,ho sentito di molti che hanno avuto lo stesso trattamento,togliere il db-killer non è lecito (se togliendolo non cambiasse nulla perchè toglierlo?).
ci sono piste dove organizzano giornate di prove libere dove è obligatorio entrare solo con db-killer installato altrimenti non scendi in pista.
per quanto riguarda la paletta infilata nello scarico,come ho già detto,è arcaico ma è previsto dalla legge,in quanto con quel sistema si determina la manomissione dello scarico.

L' UOMO NERO
18-04-2011, 10:16
:happy4: :talk1:

:happy5:

:kiss:

michelanzul
18-04-2011, 10:17
bhè,è un metodo arcaico ma legittimo,ho sentito di molti che hanno avuto lo stesso trattamento,togliere il db-killer non è lecito (se togliendolo non cambiasse nulla perchè toglierlo?).
ci sono piste dove organizzano giornate di prove libere dove è obligatorio entrare solo con db-killer installato altrimenti non scendi in pista.
per quanto riguarda la paletta infilata nello scarico,come ho già detto,è arcaico ma è previsto dalla legge,in quanto con quel sistema si determina la manomissione dello scarico.

adesso però mi devi trovare la norma...in cui ci sia scritto ciò!

sportyerre
18-04-2011, 10:19
adesso però mi devi trovare la norma...in cui ci sia scritto ciò!

Non capisco dove sia il problema, non è un esame che possa creare danni alla moto o invadere la privacy del proprietario.
Piuttosto questo evento evidenzia che è inutile e porta a conclusioni errate

michelanzul
18-04-2011, 10:25
Non capisco dove sia il problema, non è un esame che possa creare danni alla moto o invadere la privacy del proprietario.
Piuttosto questo evento evidenzia che è inutile e porta a conclusioni errate

scusa eh...ma non sono d'accordo. Se è previsto allora va bene, se non è previsto, allora perchè? se per contestarti l'assenza del DB ci vuole uno strumento apposito, perchè impegnarsi in una ispezione rettale alla moto che non è prevista? o perlomeno mi risulta non essere prevista? se ci sono delle normwe, rispettiamo quelle che ci sono...il resto io lo considero un inutile abuso che porta a delle conseguenze. Guarda in questo caso, se avessero avuto l'accortezza di leggere e magari usare, ad avercelo, il fonometro non avrebbero dovuto far sbattere il malcapitato per dimostrare che era tutto a norma...questo è un abuso!!!:mad1:

9gerry74
18-04-2011, 10:49
nessuno si è chiesto dove e come srebbero dovuti essere fermati i db killer supposti assenti?
mi spiego meglio se non ci sono i supporti per le viti o per gli anelli di contenimento la vedo dura.
comunque sulla metodologia di verifica avrei qualche dubbio, il manico della paletta non è uno strumento idoneo, quindi mi sa strano che un agente lo utilizzi.
ammesso che sia successo basta verbalizzare un pò di dichiarazioni da usare in sede di evetuale ricorso, che se ben argomentate e con la certezza di essere nel giusto fanno desistere qualsiasi "mal" intenzionato multarolo
:byby:

shovel77
18-04-2011, 11:07
adesso però mi devi trovare la norma...in cui ci sia scritto ciò!

non c'è una norma che indichi l'uso della paletta ma c'è una norma che vieta la manomissione dell'impianto di scarico,togliere il db-killer,quando questo è segnato sulla omologazione dello scarico,è manomissione.che poi non faccia più casino o non aumenti le prestazioni resta comunque una manomissione,la paletta che entra fino in fondo ne è la prova.
poi se chi ti fa il verbale ti multa per rumore ecessivo allora li son ca... loro perchè non lo possono constatare con una paletta.

Alesesto Roma
18-04-2011, 11:13
allora se e quando ci vediamo ti infilo un bastone nel tuo scarico...non quello della moto. Vediamo poi se ti lamenti! o mi denunci!:talk1:

ma scusa, ti sembra? allora ti danno un calcio per vedere se il cavalletto regge? o ti spaccano i vetrini delle frecce per vedere se sono omologate CE? oppure sarebbe meglio "leggere"?:wink2:

maschiaccio!!!!!!!!!!!!:vhappy1:

brivido
18-04-2011, 12:45
se hanno il dubbio che hai tolto il db killer ti mandano alla revisione, senza ritiro del libretto, per marmitta originale (poichè omologata) deperita e quindi rumorosa...... la paletta dentro la marmitta non esiste e si può pure procedere con una querela dicendo che questo procedimento ha rovinato il silenziatore

ma qui si evince proprio una vessazione ai danni dei motociclisti oppure una vendetta nei confronti del concessionario

dal comandante dei vigili ed esporre bene la situazione.......

michelanzul
18-04-2011, 12:51
bhè,è un metodo arcaico ma legittimo,ho sentito di molti che hanno avuto lo stesso trattamento,togliere il db-killer non è lecito (se togliendolo non cambiasse nulla perchè toglierlo?).
ci sono piste dove organizzano giornate di prove libere dove è obligatorio entrare solo con db-killer installato altrimenti non scendi in pista.
per quanto riguarda la paletta infilata nello scarico,come ho già detto,è arcaico ma è previsto dalla legge,in quanto con quel sistema si determina la manomissione dello scarico.


non c'è una norma che indichi l'uso della paletta ma c'è una norma che vieta la manomissione dell'impianto di scarico,togliere il db-killer,quando questo è segnato sulla omologazione dello scarico,è manomissione.che poi non faccia più casino o non aumenti le prestazioni resta comunque una manomissione,la paletta che entra fino in fondo ne è la prova.
poi se chi ti fa il verbale ti multa per rumore ecessivo allora li son ca... loro perchè non lo possono constatare con una paletta.

scusa eh...gurda cosa ho evidenziato e spiegami perchè non capisco. A me sembra una tua contraddizione. Comunque , o è espressamente prevista con una norma, oppure il metodo "paletta" è un abuso. Allora ti faccio una foto col telefionino mentre passi, ci scivo a penna 140 e ti faccio la multa per aver superato i 50km/h...:mm::wink2:

maddaiiii:happy3:



maschiaccio!!!!!!!!!!!!:vhappy1:

fat dar!!!!:happy4:

L' UOMO NERO
18-04-2011, 12:58
se hanno il dubbio che hai tolto il db killer ti mandano alla revisione, senza ritiro del libretto, per marmitta originale (poichè omologata) deperita e quindi rumorosa...... la paletta dentro la marmitta non esiste e si può pure procedere con una querela dicendo che questo procedimento ha rovinato il silenziatore

ma qui si evince proprio una vessazione ai danni dei motociclisti oppure una vendetta nei confronti del concessionario

dal comandante dei vigili ed esporre bene la situazione.......

e con questa direi tagliata la testa al toro, grazie della dritta Graziano :wink2:

Il Lupo Mannaro
18-04-2011, 12:59
scusa eh...gurda cosa ho evidenziato e spiegami perchè non capisco. A me sembra una tua contraddizione. Comunque , o è espressamente prevista con una norma, oppure il metodo "paletta" è un abuso. Allora ti faccio una foto col telefionino mentre passi, ci scivo a penna 140 e ti faccio la multa per aver superato i 50km/h...:mm::wink2:


Ma che ci provassero ad infilare la paletta nella mia marmitta, gliela tolgo e :hardrio: così poi li sventolo come una bandiera. Faremo a gara di denunce: abuso di potere VS sevizie anali a pubblico ufficiale

brivido
18-04-2011, 13:24
Ma che ci provassero ad infilare la paletta nella mia marmitta, gliela tolgo e :hardrio: così poi li sventolo come una bandiera. Faremo a gara di denunce: abuso di potere VS sevizie anali a pubblico ufficiale

ecco questo è il modo perfetto per non vedere più la patente per qualche mese :happy4:

Fantasma
18-04-2011, 22:11
Se il poveretto farà ricorso, lo vincerà sicuramente.
La norma che gli hanno contestato, infatti, è quella prevista dall'art.79 comma 1 e 4 del C.d.S., la quale recita testualmente che ogni veicolo deve essere tenuto in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'iquinamento.
Mentre su molte delle violazioni del C.d.S. fa fede la percezione sensoriale dell'agente accertatore (vedasi, ad esemopio, l'uso di apparecchio radiotelefonico) nel caso di dispositivo silenziatore inefficente, fa fede la rilevazione strumentale con apposita apparecchiatura debitamente omologata. Per dire, infatti, che un silenziatore sia inefficente si deve misurare un parametro ben definito, che è la quantità di rumore emesso misurato in decibel.
Il solo infilare la paletta all'interno del silenziotore non può in nessun caso costituire prova dell'inefficenza o della monomissione del silenziatore (che tecnicamente potrebbe anche essere costruito con il dbkiller inserito in profondità).
Per avere, dunque, la certezza dell'inefficenza ci vuole la prova strumentale con il fonometro, per avere la certezza della manomissione ci vuole l'esame tecnico, ossia la perizia di un esperto accreditato.
Da notare cosa prevede la normativa al paragrafo e) dell'Appendice VIII.



CODICE DELLA STRADA

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. La misura della sanzione è da € 1.088 a € 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

REGOLAMENTO

Art. 237.
(Art. 79, CdS)
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

Appendice VIII

Art. 237
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.
g) Visibilità.
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.

shovel77
18-04-2011, 22:36
[QUOTE=michelanzul;1931331]scusa eh...gurda cosa ho evidenziato e spiegami perchè non capisco. A me sembra una tua contraddizione. Comunque , o è espressamente prevista con una norma, oppure il metodo "paletta" è un abuso. Allora ti faccio una foto col telefionino mentre passi, ci scivo a penna 140 e ti faccio la multa per aver superato i 50km/h...:mm::wink2:

maddaiiii:happy3:




oooooooook! ho detto una castroneria. chiedo venia.:glss1:

michelanzul
19-04-2011, 08:33
Se il poveretto farà ricorso, lo vincerà sicuramente.
La norma che gli hanno contestato, infatti, è quella prevista dall'art.79 comma 1 e 4 del C.d.S., la quale recita testualmente che ogni veicolo deve essere tenuto in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'iquinamento.
Mentre su molte delle violazioni del C.d.S. fa fede la percezione sensoriale dell'agente accertatore (vedasi, ad esemopio, l'uso di apparecchio radiotelefonico) nel caso di dispositivo silenziatore inefficente, fa fede la rilevazione strumentale con apposita apparecchiatura debitamente omologata. Per dire, infatti, che un silenziatore sia inefficente si deve misurare un parametro ben definito, che è la quantità di rumore emesso misurato in decibel.
Il solo infilare la paletta all'interno del silenziotore non può in nessun caso costituire prova dell'inefficenza o della monomissione del silenziatore (che tecnicamente potrebbe anche essere costruito con il dbkiller inserito in profondità).
Per avere, dunque, la certezza dell'inefficenza ci vuole la prova strumentale con il fonometro, per avere la certezza della manomissione ci vuole l'esame tecnico, ossia la perizia di un esperto accreditato.
Da notare cosa prevede la normativa al paragrafo e) dell'Appendice VIII.



CODICE DELLA STRADA

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311. La misura della sanzione è da € 1.088 a € 10.878 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

REGOLAMENTO

Art. 237.
(Art. 79, CdS)
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

Appendice VIII

Art. 237
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.
g) Visibilità.
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.


:ok:


[QUOTE=michelanzul;1931331]scusa eh...gurda cosa ho evidenziato e spiegami perchè non capisco. A me sembra una tua contraddizione. Comunque , o è espressamente prevista con una norma, oppure il metodo "paletta" è un abuso. Allora ti faccio una foto col telefionino mentre passi, ci scivo a penna 140 e ti faccio la multa per aver superato i 50km/h...:mm::wink2:

maddaiiii:happy3:




oooooooook! ho detto una castroneria. chiedo venia.:glss1:

tranquillo...:ok: