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Visualizza Versione Completa : Limiti Alcool in moto



ram72pin
04-10-2016, 10:46
Ciao a tutti,
questa estate ne ho sentite di tutti i colori sui limiti di alcool per i motociclisti, nei pub, nei garage, ai raduni...
In rete con tutti gli aggiornamenti del CDS non si trova niente di certo.
Ho chiesto in caserma CC qui ad Agordo e la risposta è stata che :
nelle categorie normali (non neopatentati, oltre 21 anni, etc...) i limiti per i motocicli sono uguali a quelli per le auto, salvo il fatto che oltre 0.8 invece del fermo per 180 gg scatta il sequestro del motoveicolo, se di proprietà di chi guida, altrimenti la moto resta al proprietario (senza il fermo) e sanzione doppia...

Riscontri?

RideToLive

IronKops
04-10-2016, 11:01
Mai saputo di differenze tra moto e auto.

Il Barbiere di Nociglia
04-10-2016, 11:09
Agordo?
figata, ci sono stato per il giuramento di mio fratello

Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk

MaxDembo
04-10-2016, 11:16
Confermo, per le moto scatta confisca oltre lo zerootto

white sideburns
04-10-2016, 11:17
Ciao a tutti,
questa estate ne ho sentite di tutti i colori sui limiti di alcool per i motociclisti, nei pub, nei garage, ai raduni...
In rete con tutti gli aggiornamenti del CDS non si trova niente di certo.
Ho chiesto in caserma CC qui ad Agordo e la risposta è stata che :
nelle categorie normali (non neopatentati, oltre 21 anni, etc...) i limiti per i motocicli sono uguali a quelli per le auto, salvo il fatto che oltre 0.8 invece del fermo per 180 gg scatta il sequestro del motoveicolo, se di proprietà di chi guida, altrimenti la moto resta al proprietario (senza il fermo) e sanzione doppia...

Riscontri?

RideToLive

Corretto ...
Preciso che la confisca della moto a 0,80 , mentre per gli altri mezzi sarebbe a 1,50 , e dovuto ad una vecchia legge emanata per contrastare gli scippi con le moto che prevede il sequestro in caso di procedimento penale ...
Essendo reato penale al limite di 0,80 per le moto c'è la confisca a questo limite

Lory23
04-10-2016, 11:18
Io sapevo che in moto il limite e' 0 per tutti.
Se scopro che e' uguale alle auto festeggio :happy6:

Benito1976
04-10-2016, 11:20
Semplice...riporto il codice della strada:ok::ok::ok:

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. (1) (*)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. (2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222».
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (5) (6)
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (6a)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. (6a)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (6a)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187. (2a)
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ( 2b) (3)
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9.Qualora dall?accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all?esito della visita medica di cui al comma 8 (2d)
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta.


(1) L'art. 186 è stato interamente sostituito dall'art. 5 del decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. In precedenza, era stato modificato dalla legge n. 125/2001 nonché dalla legge n. 168/2002, con la previsione del tasso legale di alcolemia di 0,5 g/l con decorrenza 7 agosto 2002.

(2) Comma interamente riscritto dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2a) Parole aggiunte dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2b) Comma sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2c) Vedi nota 2a.
(2d) Vedi nota precedente.
(3) Comma come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125.
(4) Comma come sostituito dalla legge 24 luglio 2008, n.125.
(5) Comma introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

(6) Lettera modificata dalla l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6a) Comma introdotto dalla l. 15 luglio 2009, n. 94.

Davidone
04-10-2016, 11:34
io saPèvo che il limite in moto era ZERO , poi se non è cosi' tanto meglio

Il Barbiere di Nociglia
04-10-2016, 11:50
capito niente
Benito, riassunto?

Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk

ram72pin
04-10-2016, 11:52
Ecco vedete come mi aspettavo, un pò di confusione c'è....
Il fatto che qualcuno sappia che sia 0 per la moto deriva dal fatto che con la confisca a 0.8% è da qui che è stato coniato il termine
"con le moto tolleranza zero..."
ma è per dire che sono severi , non che il limite in realtà è 0%

Per la cronaca l'altro inverno sono stato fermato un paio di volte, solo per il fatto che dopo le 01 di notte d'inverno in montagna in moto ce ne sono veramente pochi di matti... io sono il Presidente...

In entrambi i casi ero tranquillo visto che sulla Baja ho acquistato un bel etilometro digitale in germania con lo stesso chip di quello della maggior parte dei nostri della stradale, costo ben oltre 100 soldini... con quello sono sicuro che ho la lettura certa

Morale: fermato 2 volte, una con 0.38% ed una con 0.23% (dal mio etilometro), letture leggermente più basse della stradale (visto che qualche minuto era passato) e vai col liscio, tutto ok e guida piano che ci sono bestie per strada...

Quindi

BUONE BEVUTE A TUTTI!!!

Sellerone
05-10-2016, 14:47
Corretto ...
Preciso che la confisca della moto a 0,80 , mentre per gli altri mezzi sarebbe a 1,50 , e dovuto ad una vecchia legge emanata per contrastare gli scippi con le moto che prevede il sequestro in caso di procedimento penale ...
Essendo reato penale al limite di 0,80 per le moto c'è la confisca a questo limite


E ma cosi' la sequestravano solo agli scippatori 'mbriachi!!:talk1::talk1:

ponzio
05-10-2016, 15:13
Ecco vedete come mi aspettavo, un pò di confusione c'è....
Il fatto che qualcuno sappia che sia 0 per la moto deriva dal fatto che con la confisca a 0.8% è da qui che è stato coniato il termine
"con le moto tolleranza zero..."
ma è per dire che sono severi , non che il limite in realtà è 0%

Per la cronaca l'altro inverno sono stato fermato un paio di volte, solo per il fatto che dopo le 01 di notte d'inverno in montagna in moto ce ne sono veramente pochi di matti... io sono il Presidente...

In entrambi i casi ero tranquillo visto che sulla Baja ho acquistato un bel etilometro digitale in germania con lo stesso chip di quello della maggior parte dei nostri della stradale, costo ben oltre 100 soldini... con quello sono sicuro che ho la lettura certa

Morale: fermato 2 volte, una con 0.38% ed una con 0.23% (dal mio etilometro), letture leggermente più basse della stradale (visto che qualche minuto era passato) e vai col liscio, tutto ok e guida piano che ci sono bestie per strada...

Quindi

BUONE BEVUTE A TUTTI!!!

Oddio, per restare tranquillo sotto lo 0,5 non è che ti puoi fare chissà che gran bevute! :happy4:

dav.elis
05-10-2016, 15:56
http://i68.tinypic.com/xqevea.jpg

e si intende per uomo a stomaco pieno

MagNETo
05-10-2016, 17:34
Si ma come si fa a scrivere boccale/lattina di birra? La lattina è 33cc, il boccale tre volte tanto...

ghiacciolo
05-10-2016, 18:15
Ecco vedete come mi aspettavo, un pò di confusione c'è....
Il fatto che qualcuno sappia che sia 0 per la moto deriva dal fatto che con la confisca a 0.8% è da qui che è stato coniato il termine
"con le moto tolleranza zero..."
ma è per dire che sono severi , non che il limite in realtà è 0%

Per la cronaca l'altro inverno sono stato fermato un paio di volte, solo per il fatto che dopo le 01 di notte d'inverno in montagna in moto ce ne sono veramente pochi di matti... io sono il Presidente...

In entrambi i casi ero tranquillo visto che sulla Baja ho acquistato un bel etilometro digitale in germania con lo stesso chip di quello della maggior parte dei nostri della stradale, costo ben oltre 100 soldini... con quello sono sicuro che ho la lettura certa

Morale: fermato 2 volte, una con 0.38% ed una con 0.23% (dal mio etilometro), letture leggermente più basse della stradale (visto che qualche minuto era passato) e vai col liscio, tutto ok e guida piano che ci sono bestie per strada...

Quindi

BUONE BEVUTE A TUTTI!!!

me lo linkeresti l'etilometro in questione?

grazie. :happy3:

Zio Riccardo
05-10-2016, 20:36
capito niente
Benito, riassunto?

Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk

Benitoooooooo riassunto grazie :beer::beer::beer:

Vicious62
05-10-2016, 20:52
Benitoooooooo riassunto grazie :beer::beer::beer:

E' semplice:

http://www.francescoamato.com/blog/wp-content/alcolemico.jpg

:happy7::happy7::happy7:

rospo
05-10-2016, 21:11
http://1.bp.blogspot.com/-37oxRiKSts0/UpcaqyOWXgI/AAAAAAAAABQ/6hVWgcAM1Ic/s1600/gpcdb.png

Gogo
05-10-2016, 21:38
me lo linkeresti l'etilometro in questione?

grazie. :happy3:

Anche a me servirebbe... Vorrei evitare il terzo ritiro:mm:

Gogo
09-10-2016, 15:46
Riporto su: il link per l'etilometro? Grazie

rospo
09-10-2016, 16:24
https://s18.postimg.org/vngg0oel5/20161009_144610_2.jpg

belavecio
09-10-2016, 16:45
Oddio, per restare tranquillo sotto lo 0,5 non è che ti puoi fare chissà che gran bevute! :happy4:

tranquillo che per arrivare a 0,5 ne devi bere di roba..testato martedi scorso dopo una festa con etilometro..0,4 e credimi, avevo affondato la nave:talk1::talk1: