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alberto-66
24-10-2008, 16:30
una domanda molto tecnica... :happy7:

un bene (immobile) sta per andare all'asta ed è gravato da una domanda di accertamento di diritti reali la cui data di presentazione è però successiva alla data di pignoramento dell'immobile stesso

in questo caso, tale procedimento di causa civile può andare a nocumento di chi si aggiudica il bene a seguito di asta giudiziaria?

se non erro esiste un articolo del cod. civile (2915) che parla proprio di questa ipotesi...

chi può aiutarmi?

grazie :byby:

alberto

wmust
24-10-2008, 16:59
La sentenza di un procedimento civile ha effetto retroattivo al momento della trascrizione del titolo. Cioè: se io inizio una causa oggi (di cognizione o di accertamento, fa lo stesso) perchè possa essere opposta ai terzi in buona fede (e la buna fede, nel nostro ordinamento, si presume) occorre che sia trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. La sentenza che ne scaturirà esplicherà i suoi effetti al momento della trascrizione dell'atto introduttivo.
In soldoni, tale causa non può valere nei confronti del creditore pignoratizio che ha trascritto il suo titolo in data antecedente.

Saluti...

alberto-66
24-10-2008, 17:22
grazie della tua risposta.... :happy6:

quindi mi sembra di capire che l'art. 2915 c'entra qualcosa laddove è scritto:

" Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al pignoramento."

per cui mi sembra di capire che "mio ciGGino" può partecipare tranquillamente all'asta giudiziaria anche se c'è questa causa civile pendente poichè una eventuale registrazione della futura sentenza (anche qualora fosse negativa per "mio ciGGino") non comporterebbe alcun effetto poichè la trascrizione della medesima avverrebbe sicuramente dopo l'asta giudiziaria stessa

quindi la data di inizio dell'atto giudiziale (causa civile) non c'entra nulla ma quello che conta è la data di registrazione della sentenza, o no?

ho capito male oppure è cosi? :help:

grazie ancora

ciao :byby:

alberto

wmust
24-10-2008, 18:01
La data di inizio (meglio: la data della sua trascrizione alla Conservatoria)è la data dalla quale può essere fatta la sentenza futura.
Esempio:
Pignoramento trascritto in data 10.10.2008; atto di citazione trascritto il 11.10.2008; sentenza trascritta il 10.10.2009.
La sentenza esplica i suoi effetti dal 11.10.2008. Quindi non è opponibile a chi ha pignorato in data antecedente (nell'esempio 10.10.2008).
Tuttavia è sempre consigliabile sapere il contenuto della citazione e leggersi la perizia del Consulente del Giudice (CTU).
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per qualunque dubbio non esitare a chiedere al Cancelliere (o, perchè no, al Giudice dell'eecuzione o, se delegata al notaio, a quest'ultimo).

Ti voglio tuttavia dare un consiglio. PRUDENZA!
Spesso le cause vengono iniziate proprio per confondere lo stato delle cose. Gli avvocati sono maestri nell'ingarbugliare la realtà.
Mettiti (o fai mettere) nelle mani di un esperto.
Bye.

alberto-66
26-10-2008, 20:21
La data di inizio (meglio: la data della sua trascrizione alla Conservatoria)è la data dalla quale può essere fatta la sentenza futura.
Esempio:
Pignoramento trascritto in data 10.10.2008; atto di citazione trascritto il 11.10.2008; sentenza trascritta il 10.10.2009.
La sentenza esplica i suoi effetti dal 11.10.2008. Quindi non è opponibile a chi ha pignorato in data antecedente (nell'esempio 10.10.2008).
Tuttavia è sempre consigliabile sapere il contenuto della citazione e leggersi la perizia del Consulente del Giudice (CTU).
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Per qualunque dubbio non esitare a chiedere al Cancelliere (o, perchè no, al Giudice dell'eecuzione o, se delegata al notaio, a quest'ultimo).

Ti voglio tuttavia dare un consiglio. PRUDENZA!
Spesso le cause vengono iniziate proprio per confondere lo stato delle cose. Gli avvocati sono maestri nell'ingarbugliare la realtà.
Mettiti (o fai mettere) nelle mani di un esperto.
Bye.




il problema è proprio questo.... nell'atto relativo alla asta giudiziaria si fa riferimento a questa causa, ma quando ho contattato il notaio, egli mi ha girato su un avvocato che tra le varie carte non è riuscito a trovare il contenuto della citazione (che comunque risale al 1996!!) e mi ha detto soltanto che la cosa era in corte d'appello a roma (non mi ha detto neppure in quale sezione, se non erro ce ne sono 4)

quindi l'avvocato che si sta occupando di questa asta è stato reticente sicuramente su questo argomento (oppure davvero non sapeva nulla)

mi domando se è suo dovere (o quello del notaio che è delegato) mettere comunque in condizione i partecipanti all'asta di avere la massima visibilità su questo argomento (l'esistenza di una causa civile) che comunque non è irrilevate

tu che ne dici?

comunque tutti i miei contatti sono avvenuti solo telefonicamente... è giusto ribadirlo

grazie

ciao :byby:

alberto

ps: tu di dove 6?

wmust
29-10-2008, 17:34
No. Non è dovere del notaio delegato consegnarTi l'atto. Quest'ultimo, se è stato trascritto, è rintracciabile nella Conservatoria dei Registri Immobiliari ove si trova l'immobile. Da lì risali al numero di ruolo della pratica ed al Giudice adito (in Conservatoria non credo, ma non ne sono sicuro, che ti facciano una copia della citazione); con questi dati devi andare nella Cancelleria e richiederne la copia.
Comunque la cosa sa di "marcio". Stai attento.

Ciao.

Fiore61
29-10-2008, 18:33
E' consigliabile verificare il contenuto della domanda giudiziale (citazione). Metti ad esempio che la citazione riguardi una rivendicazione del bene soggetto ad esecuzione l'aggiudicatario pur acquistando il bene immobile "purgato" da qualsiasi gravame potrebbe ritrovarsi subito dopo, in veste di nuovo proprietraio, coinvolto dalla suddetta citazione.

alberto-66
29-10-2008, 20:20
No. Non è dovere del notaio delegato consegnarTi l'atto. Quest'ultimo, se è stato trascritto, è rintracciabile nella Conservatoria dei Registri Immobiliari ove si trova l'immobile. Da lì risali al numero di ruolo della pratica ed al Giudice adito (in Conservatoria non credo, ma non ne sono sicuro, che ti facciano una copia della citazione); con questi dati devi andare nella Cancelleria e richiederne la copia.
Comunque la cosa sa di "marcio". Stai attento.

grazie delle info, farò cosi come mi hai consigliato


E' consigliabile verificare il contenuto della domanda giudiziale (citazione). Metti ad esempio che la citazione riguardi una rivendicazione del bene soggetto ad esecuzione l'aggiudicatario pur acquistando il bene immobile "purgato" da qualsiasi gravame potrebbe ritrovarsi subito dopo, in veste di nuovo proprietraio, coinvolto dalla suddetta citazione.

anche le la citazione è successiva all'atto di pignoramento vale quanto mi dici tu? mi sembra invece di aver capito che in questo caso anche in veste di nuovo proprietario NON dovrei trovarmi coinvolto in alcuna causa proprio perchè la citazione è successiva al pignoramento.... o no?

ciao e grazie delle risposte

alberto

umbe883
30-10-2008, 08:14
grazie delle info, farò cosi come mi hai consigliato



anche le la citazione è successiva all'atto di pignoramento vale quanto mi dici tu? mi sembra invece di aver capito che in questo caso anche in veste di nuovo proprietario NON dovrei trovarmi coinvolto in alcuna causa proprio perchè la citazione è successiva al pignoramento.... o no?

ciao e grazie delle risposte

alberto

Devi fare moltissima attenzione perchè quanto riferisci è disciplinato dall'art. 2775 bis c.c. che recita:
"Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis.

Ne consegue purtroppo che il privilegio speciale assicurato dal predetto articolo, il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, e può quindi determinare, la riduzione o addirittura l’azzeramento delle ipoteche precedenti.
Di conseguenza tuo cuggino assegnatario dell'immobile esecutato (dall'incanto pubblico per intenderci) quindi nella veste di nuovo proprietario, potrebbe trovarsi nelle pesti.