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Visualizza Versione Completa : sella mono, quesito legale



ZEZ
01-07-2010, 11:28
prendendo spunto da cio' che oggi mi han fatto notare

moto omologata x 2
sella mono
è fuorilegge? non han saputo darmi spiegazioni appena ho approfondito la domanda

secondo me (che non conosco la legge, ma cosi' a buonsenso)
sarebbe fuorilegge se trasportassi qualcuno
ma se giro solo... che cambia?

nicolo95
01-07-2010, 11:30
Ho l'auto omologata per 5, tolgo i sedili dietro e vado da solo..è legale. :happy4: :happy4: :talk1: :happy3:

:happy5:

ZEZ
01-07-2010, 11:32
appunto!

streetbob71
01-07-2010, 11:54
io ho una renault 4 ci possiamo andare in 5?

Zargath
01-07-2010, 11:55
io ho una cabrio con 5 posti e ci posso andare in 4...

Hummer
01-07-2010, 11:56
E' legalissimo.

businesscawboy
01-07-2010, 11:56
io ho una renault 4 ci possiamo andare in 5?

A catania...anche in 9

Ian
01-07-2010, 12:03
prendendo spunto da cio' che oggi mi han fatto notare

moto omologata x 2
sella mono
è fuorilegge? non han saputo darmi spiegazioni appena ho approfondito la domanda

secondo me (che non conosco la legge, ma cosi' a buonsenso)
sarebbe fuorilegge se trasportassi qualcuno
ma se giro solo... che cambia?

ZEZ per quante ne so, (parlo della mia iron), in america è omologata solo per una persona e monta di serie gli ammo da 11,5. Da noi è omologata per 2, ma montano gli ammo da 13 proprio per questo motivo, ma ho dei dubbi se ti obbligano a montare per forza le pedane posteriori per passeggero

ZEZ
01-07-2010, 12:07
in teoria, con la mono, è diversa da quando esce dal conce...
sinceramente qualche dubbio mi viene, piu' per curiosita' che per altro anceh perchè se mi multassero per la sella o per lo specchietto sarei sempre felicissimo
pero' ora ho sto tarlo e mi farebbe piacere sapere come va

Ian
01-07-2010, 12:12
fatto sta però, che sul libretto c'è scritto omologazione per 2, ma non non si fa cenno di un obbligo di sella doppia, quindi....boh

Wild Sam
01-07-2010, 12:18
la moto è omologata per due... se poi tu preferisci che il passeggero stia scomodo, affari suoi, ehehehe!!

Scherzi a parte, penso che non sia multabile per assenza di sella...

Fuzdyna
01-07-2010, 12:23
anche il culo in teoria è stato fatto solo per cagare....

belavecio
01-07-2010, 12:29
anche il culo in teoria è stato fatto solo per cagare....

Ragazzi! questa è poesia,:happy4:
frase da mettere nei
http://sorgenia.files.wordpress.com/2009/10/foto_sorgenia_baci_perugina_ecosostenibili.jpg http://sorgenia.files.wordpress.com/2009/10/foto_sorgenia_baci_perugina_ecosostenibili.jpg

L' UOMO NERO
01-07-2010, 12:36
esempio su tutti BMW GS, è fatta apposta con sella posteriore staccabile sin dagli anni 90

ZEZ
01-07-2010, 12:38
esempio su tutti BMW GS, è fatta apposta con sella posteriore staccabile sin dagli anni 90

infatti come ho detto che ho il sellino nella borsa, si è tranquillizzato (forse pensava fosse quello che si avvita)

irondyna
01-07-2010, 13:55
Strett bob, Iron ecc.. escono omologaste per due ma non hanno pedane e sedile passeggero, da libretto non ti possono contestare nulla, poi se chiedono la scheda tecnica e ti mandano in motorizzazione ...:happy7:

sqrz
01-07-2010, 13:58
basta leggere il libretto.
ad esempio sul mio c'è scritto omologata per due se dotata di apposito dispositivo di ritenuta passeggero (sarebbero sella da due e pedaline).

Non è obbligatorio invece il sissy.
se metti il mono, è ovviamente non legale.

ciao

Vic_Nightrain_71
01-07-2010, 14:03
io credo che la multa sia relativa a questo:

DIRETTIVA 93/32/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1),
vista la proposta della Commissione (2),
in cooperazione con il Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;
considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due ruote devono rispondere, per quanto concerne il dispositivo di ritenuta per passeggeri, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette disposizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate in tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;
considerando che l'introduzione di prescrizioni relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;
considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a due ruote definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.
Articolo 2
La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5).
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 giugno 1995.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TROEJBORG
(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 7.(2) GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 49.(3) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103, e GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(4) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.(5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).
ALLEGATO
1. PRESCRIZIONI GENERALI
Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.
1.1. Cinghia
La cinghia deve essere montata sulla sella in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2MPa.
1.2. Maniglia
Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2MPa.
Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato ed in modo simmetrico.
Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1MPa.
Appendice 1 Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
(da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)
Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .
La domanda di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE,
- sezione A, punti:
- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- sezione B, punti:
- da 1.5 a 1.5.2
Appendice 2 Indicazione dell'amministrazione
Certificato di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
MODELLO
Verbale n. . del servizio tecnico . in data .
Numero di omologazione: . Numero di estensione: .
1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: .
2. Tipo di veicolo: .
3. Nome e indirizzo del costruttore: .
.
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .
.
5. Veicolo presentato per la prova il .
6. L'omologazione è concessa/rifiutata (1).
7. Luogo: .
8. Data: .
9. Firma: .
(1) Cancellare la dicitura inutile.

Fuzdyna
01-07-2010, 14:07
basta leggere il libretto.
ad esempio sul mio c'è scritto omologata per due se dotata di apposito dispositivo di ritenuta passeggero (sarebbero sella da due e pedaline).

Non è obbligatorio invece il sissy.
se metti il mono, è ovviamente non legale.

ciao

non ti dimenticare la fondamentale cinghia di pelle/maniglione

Zurzein
01-07-2010, 14:43
mumble...la sella originale del mio dyna low rider (il famoso panettone) è doppia ma separabile, e nessuna traccia di maniglioni o cinghie, pur essendo omologata per 2...boh

dav.elis
01-07-2010, 14:51
questo è regolamentare?

http://i12.photobucket.com/albums/a220/paton84/bi-cesso.jpg

streetbob71
01-07-2010, 15:07
non è chiaro non è chiaro (http://http://www.youtube.com/watch?v=gwW9HIFlBUA)


io credo che la multa sia relativa a questo:

DIRETTIVA 93/32/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1),
vista la proposta della Commissione (2),
in cooperazione con il Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;
considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due ruote devono rispondere, per quanto concerne il dispositivo di ritenuta per passeggeri, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette disposizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate in tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;
considerando che l'introduzione di prescrizioni relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;
considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a due ruote definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.
Articolo 2
La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5).
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 giugno 1995.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TROEJBORG
(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 7.(2) GU n. C 293 del 9. 11. 1992, pag. 49.(3) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 103, e GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(4) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 22.(5) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1).
ALLEGATO
1. PRESCRIZIONI GENERALI
Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.
1.1. Cinghia
La cinghia deve essere montata sulla sella in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2MPa.
1.2. Maniglia
Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2MPa.
Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato ed in modo simmetrico.
Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1MPa.
Appendice 1 Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
(da unire alla domanda di omologazione qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)
Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .
La domanda di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE,
- sezione A, punti:
- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- sezione B, punti:
- da 1.5 a 1.5.2
Appendice 2 Indicazione dell'amministrazione
Certificato di omologazione concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote
MODELLO
Verbale n. . del servizio tecnico . in data .
Numero di omologazione: . Numero di estensione: .
1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: .
2. Tipo di veicolo: .
3. Nome e indirizzo del costruttore: .
.
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .
.
5. Veicolo presentato per la prova il .
6. L'omologazione è concessa/rifiutata (1).
7. Luogo: .
8. Data: .
9. Firma: .
(1) Cancellare la dicitura inutile.

fu40
01-07-2010, 16:12
Vai tranquillo che non c'è problema!
In teoria se tu avessi solo un dispositivo di ritenuta (maniglie o cinghia) e le pedane, ma non la sella, non saresti nemmeno multabile, nessuno vieta di sedersi direttamente sul parafango (salvo qualche doloruccio :happy4:), infatti non mi risulta che ci sia una regolamentazione sulle selle.:happy5:

Vic_Nightrain_71
01-07-2010, 16:16
Vai tranquillo che non c'è problema!
In teoria se tu avessi solo un dispositivo di ritenuta (maniglie o cinghia) e le pedane, ma non la sella, non saresti nemmeno multabile, nessuno vieta di sedersi direttamente sul parafango (salvo qualche doloruccio :happy4:), infatti non mi risulta che ci sia una regolamentazione sulle selle.:happy5:

DIRETTIVA 93/32/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993

Zurzein
01-07-2010, 16:35
Vai tranquillo che non c'è problema!
In teoria se tu avessi solo un dispositivo di ritenuta (maniglie o cinghia) e le pedane, ma non la sella, non saresti nemmeno multabile, nessuno vieta di sedersi direttamente sul parafango (salvo qualche doloruccio :happy4:), infatti non mi risulta che ci sia una regolamentazione sulle selle.:happy5:
ribadisco...sulla mia nessuna maniglia o cinghia neppure da originale eppure è omologata per 2...ri-boh

fu40
01-07-2010, 16:39
DIRETTIVA 93/32/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993

Sarò un pò "de coccio" ma mi sembra che la direttiva che hai citato parli di dispositivi medici...
Aiuto, non capisco:help:

Vic_Nightrain_71
01-07-2010, 16:41
Sarò un pò "de coccio" ma mi sembra che la direttiva che hai citato parli di dispositivi medici...
Aiuto, non capisco:help:

leggi su...post n° 23 è in grassetto e grossetto. :happy4:

fu40
01-07-2010, 16:52
leggi su...post n° 23 è in grassetto e grossetto. :happy4:

Che ci vuoi fare, oggi sono proprio rincogl...:smashfreakb::smashfreakb::smashfreakb:

Anche oggi ho detto la mia cassata quotidiana, e pensa che sta cosa me l'ha detta un mio amico delle FDO, ma c'è da dire che la sera in cui si disquisiva di questo argomento eravamo già un pò avanti con le birre::::happy4:

Grassie:beer::happy5:

Ohm
01-07-2010, 17:19
Sinceramente non vedo come possano farti problemi.

A sto punto bisognerebbe anche entrare nel merito dell'omologazione della sella stessa.

Per farti un esempio sulla mia cross bones, che esce di serie con la monosella, il libretto alla voce S.1 (posti a sedere) riporta 1.

Ma poi sotto dice testualmente:

P-T 2 SE PROVVISTO DI SEDILE DOPPIO E DISPOSITIVO DI RITENUTA PASSEGGERO

Quindi credo che la cosa valga in tutti e due i sensi.

La moto è omologata per 2, se ci sono gli strumenti idonei a portare un passeggiero.

Mi pare un cavillo più che una cosa che possa essere contestata nel quotidiano gironzolare.

JammedGeko
01-07-2010, 18:35
Io invece credo che sia vero, se la moto è 2 posti deve avere sella, maniglia e pedane.
Anche le auto hanno le stesse regole, infatti non puoi andare in giro senza un sedile per esempio.
Non credo che nessuno faccia multe per questo però mi sa che volendo potrebbero.

6galloni
01-07-2010, 19:25
prendendo spunto da cio' che oggi mi han fatto notare

moto omologata x 2
sella mono
è fuorilegge? non han saputo darmi spiegazioni appena ho approfondito la domanda

secondo me (che non conosco la legge, ma cosi' a buonsenso)
sarebbe fuorilegge se trasportassi qualcuno
ma se giro solo... che cambia?

Zezzino...........

tranquillo sei in regola.:happy3: :happy3: :happy3:

se hanno voglia di disquisire fai "gentilmente" notare che la tua moto (come tutte le altre autorizzate ad avere l'omologa per due persone) al foglio 2 della carta di circolazione alla specifica (S.1) riporta il numero di persone autorizzato ad essere trasportati sul mezzo ( che però nella moto và inteso come il pilota) ovvero 1....

e a pagina 3, sempre della carta di corcolazione, è trascritta l'attestazione della posssibilità di portare un passeggero SE la moto stessa è dotata dei dispositivi previsti dalle vigenti normative europee...

bada bene il SE ( che vuol dire a condizione che) è stampato prima dell'attestazione INTENZIONALMENTE e NON è vincolante x il pilota....( sennò la moto chi la guiderebbe??)

ovvero la scelta del trasporto di un eventuale passeggero (per la quale la moto è abilitata se riporta tale attestazione) è subordinata ai REQUISITI previsti ed installati SULLA MOTO STESSA al momento del trasporto del passeggero ma NON inficia assolutamente la possibilità che la moto stessa sia guidata dal SOLO pilota, per il motivo che ho spiegato prima, ovvero è già previsto al punto (S.1) di pagina 2...........

spero di averti tolto ogni dubbio..................:beer: :happy5:

ZEZ
01-07-2010, 20:16
Grande Marco, sei stato molto chiaro
era solo una curiosita' e vedendo titubanti (fortunatamente) anche loro, mi sono incuriosito

JammedGeko
01-07-2010, 21:22
Zezzino...........

tranquillo sei in regola.:happy3: :happy3: :happy3:

se hanno voglia di disquisire fai "gentilmente" notare che la tua moto (come tutte le altre autorizzate ad avere l'omologa per due persone) al foglio 2 della carta di circolazione alla specifica (S.1) riporta il numero di persone autorizzato ad essere trasportati sul mezzo ( che però nella moto và inteso come il pilota) ovvero 1....

e a pagina 3, sempre della carta di corcolazione, è trascritta l'attestazione della posssibilità di portare un passeggero SE la moto stessa è dotata dei dispositivi previsti dalle vigenti normative europee...

bada bene il SE ( che vuol dire a condizione che) è stampato prima dell'attestazione INTENZIONALMENTE e NON è vincolante x il pilota....( sennò la moto chi la guiderebbe??)

ovvero la scelta del trasporto di un eventuale passeggero (per la quale la moto è abilitata se riporta tale attestazione) è subordinata ai REQUISITI previsti ed installati SULLA MOTO STESSA al momento del trasporto del passeggero ma NON inficia assolutamente la possibilità che la moto stessa sia guidata dal SOLO pilota, per il motivo che ho spiegato prima, ovvero è già previsto al punto (S.1) di pagina 2...........

spero di averti tolto ogni dubbio..................:beer: :happy5:

Perdonami ma il mio libretto è diverso.
La voce S1, indica "Il numero di posti a sedere compreso il conducente"
E non quello che dici tu, ed il numero indicato è 2.
A pagina 3 non c'è nessuna indicazione sui posti a sedere.
Probabilmente il modo di indicare questa caratteristica è variato nel tempo, la mia è del 95.

6galloni
01-07-2010, 23:36
Perdonami ma il mio libretto è diverso.
La voce S1, indica "Il numero di posti a sedere compreso il conducente"
E non quello che dici tu, ed il numero indicato è 2.
A pagina 3 non c'è nessuna indicazione sui posti a sedere.
Probabilmente il modo di indicare questa caratteristica è variato nel tempo, la mia è del 95.

eccerto........................:happy3:

la tua è una moto "SERIA" :ok: ( prodotta prima che vi fossero i "vincoli" e le "prescrizioni" imposti dalle varie norme europee - quelli che leggi a pagina 3 della carta di corcolazione :happy3:)

comunque anche in questo caso NON hai alcun problema in quanto la S.1 indica il numero TOTALE dei posti a sedere compreso il conducente - tale e quale alle autovetture - ............:happy4:

và da se che, senza "conducente ( leggasi pilota) la moto NON cammina, e NULLA vieta allo stesso conducente ( non vi sono limitazioni trascritte sulla carta di circolazione) di viaggiare SOLO quindi.................:happy5:

p.s: credo che il buon senso sia "obbligatorio" nell'effettuazione di una contestazione ma, anche, che la stesa NON possa essere effettuabile se non vi è una violazione alla normativa e/o prescrizione vigente ...................

e a tutt'ora ( ma da sempre) è sanzionabile solo il "superamento" del limite massimo dei "posti" imposto dall'omologa del mezzo :happy3: :happy5:

MagNETo
02-07-2010, 07:54
...NULLA vieta allo stesso conducente ( non vi sono limitazioni trascritte sulla carta di circolazione) di viaggiare SOLO quindi...Quello è fuor di dubbio, ci mancherebbe altro essere obbligati ad andare sempre in due :happy4:
Il problema è un altro, non se si possa andare da soli, ma se si possano rimuovere dal mezzo i dispositivi previsti in sede di omologazione su quel veicolo per il trasporto passeggero. Insomma posso andare da solo, ovviamente, ma posso smontare tutto quello che permette di andare in due come da carta di circolazione?
Secondo un mio amico della Stradale e l'ufficio legale della Polizia Municipale... no. Se la moto nasce con due selle deve avere due selle, se ne smonti una il veicolo non è conforme all'omologazione e, trattandosi di modifica strutturale, ricade nella fattispecie dell'art. 79 CdS che in caso di violazione prevede il ritiro della carta di circolazione. Ovviamente la contestazione di tale violazione è estremamente rara perchè anche le FdO il più delle volte glissano data la severità della norma, ma a quanto ne so con la monosella NON si è in regola se sul libretto non è riportata la specifica dicitura della doppia omologazione mono-biposto (come sulle Iron e Street Bob ad esempio)

JammedGeko
02-07-2010, 07:58
Quello è fuor di dubbio, ci mancherebbe altro essere obbligati ad andare sempre in due :happy4:
Il problema è un altro, non se si possa andare da soli, ma se si possano rimuovere dal mezzo i dispositivi previsti in sede di omologazione su quel veicolo per il trasporto passeggero. Insomma posso andare da solo, ovviamente, ma posso smontare tutto quello che permette di andare in due come da carta di circolazione?
Secondo un mio amico della Stradale e l'ufficio legale della Polizia Municipale... no. Se la moto nasce con due selle deve avere due selle, se ne smonti una il veicolo non è conforme all'omologazione e, trattandosi di modifica strutturale, ricade nella fattispecie dell'art. 79 CdS che in caso di violazione prevede il ritiro della carta di circolazione. Ovviamente la contestazione di tale violazione è estremamente rara perchè anche le FdO il più delle volte glissano data la severità della norma, ma a quanto ne so con la monosella NON si è in regola se sul libretto non è riportata la specifica dicitura della doppia omologazione mono-biposto (come sulle Iron e Street Bob ad esempio)

Questo è quello che hanno detto anche a me...

MagNETo
02-07-2010, 08:11
E' favoloso che in Italia non ci siano certezze nemmeno sugli articoli più banali del CdS, ci vuole l'avvocato anche per cambiare uno specchietto ;)
Mi ricordo quando avevo un'auto sportiva giapponese che montava la barra duomi DI SERIE: mi è stata contestata come modifica strutturale perchè non prevista sul libretto, anche se l'auto nasceva (ed è stata omologata) così, e a distanza di 10 anni ancora non si è capito chi aveva ragione :)

ZEZ
02-07-2010, 08:15
proprio x quello ho aperto il post
anche a me han detto che se c'è scritto 2, ci deve essere sella doppia


certo che una revisione totale delle leggi sarebbe auspicabile
magari anche semplificandole (sempre con buonsenso)

MagNETo
02-07-2010, 08:22
...certo che una revisione totale delle leggi sarebbe auspicabile...Dai non ci lamentiamo, nelle normative c'è talmente tanto caos che un cavillino per fare ricorso lo si trova sempre, per non parlare delle leggi aperte a millemila interpretazioni diverse :happy4:
Mica vorrai leggi chiare e semplici come in Germania, dove il confine tra ciò che è permesso e ciò che è vietato è così chiaro e semplice??? Come si fa poi a fare il fuorilegge?

ZEZ
02-07-2010, 08:52
a me non interessa fare il fuorilegge, ma soddisfare qualche desiderio, senza ledere interessi altrui
(credo che montare un manubrio piu' alto o utilizzare un casco di latex non sia pericoloso per altri, soprattutto se usati col famoso buonsenso)
se ci fosse qualcosa di sensato, non si sarebbe fuorilegge e si godrebbe appieno delle cose

utopia, lo so

6galloni
02-07-2010, 10:09
a me non interessa fare il fuorilegge, ma soddisfare qualche desiderio, senza ledere interessi altrui
(credo che montare un manubrio piu' alto o utilizzare un casco di latex non sia pericoloso per altri, soprattutto se usati col famoso buonsenso)
se ci fosse qualcosa di sensato, non si sarebbe fuorilegge e si godrebbe appieno delle cose

utopia, lo so


Zez...il manubrio che hai NON è a norma, fattene una ragione:happy4: :happy4: :happy4:

ZEZ
02-07-2010, 10:13
cambiero' le cose


lottero' vincero'
votatemi

http://www.ilcaffeillustrato.it/immagini/n07_cicare_chisciotte3.jpg

6galloni
02-07-2010, 11:05
Quello è fuor di dubbio, ci mancherebbe altro essere obbligati ad andare sempre in due :happy4:
Il problema è un altro, non se si possa andare da soli, ma se si possano rimuovere dal mezzo i dispositivi previsti in sede di omologazione su quel veicolo per il trasporto passeggero. Insomma posso andare da solo, ovviamente, ma posso smontare tutto quello che permette di andare in due come da carta di circolazione?
Secondo un mio amico della Stradale e l'ufficio legale della Polizia Municipale... no. Se la moto nasce con due selle deve avere due selle, se ne smonti una il veicolo non è conforme all'omologazione e, trattandosi di modifica strutturale, ricade nella fattispecie dell'art. 79 CdS che in caso di violazione prevede il ritiro della carta di circolazione. Ovviamente la contestazione di tale violazione è estremamente rara perchè anche le FdO il più delle volte glissano data la severità della norma, ma a quanto ne so con la monosella NON si è in regola se sul libretto non è riportata la specifica dicitura della doppia omologazione mono-biposto (come sulle Iron e Street Bob ad esempio)



allora...............

a mio modesto parere il rimuovere la sella passeggero rientra "in toto" nelle casistiche dell'art. 78 del cds che ricomprende tutte le modifiche dei componenti installati sui mezzi previsti sia dall'art. 71 che dall'art. 72 dello stesso codice..

infatti l'art. art 78 cds prevede sanzioni a colui che

In qualità di conducente, circolava alla guida del veicolo:

- modificato nelle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nalle carta di circolazione in quanto ... (indicare)

- con telaio sostituito in tutto o in parte ... (indicare);

- senza aver sostenuto con esito favorevole la prescritta visita e prova.

La Carta di Circolazione viene rititrata e sarà inviata al D.T.T. ai fini dell'aggiornamento.


le note esplicative prodotte per l'applicazione di detto articolo specificano:

Quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (artt. 71 e 72) oppure quando venga sostituito o modificato il telaio, i veicoli a motore o loro rimorchi devono essere sottoposti a visita di prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T., ex MCTC). Se la modifica apportata è di tipo non omologato, si applica anche l’art. 72 del Codice. La carta di circolazione viene inviata entro 5 gg. al D.T.T. competente per territorio al luogo di accertamento della violazione per il suo aggiornamento. L’agente accertatore sul verbale rilascerà permesso provvisorio per condurre il veicolo nel luogo indicato dal trasgressore seguendo la via più breve. Ad esempio, le modifiche per cui si richiede l’aggiornamento della carta di circolazione sono: - impianto di gas metano o gpl; - sostituzione dei pneumatici con altri non compresi nella carta di circolazione; - installazione di fari con altri di colore non consentito (compresi i fari blu come da apposita Circolare); - silenziatore diverso da quello indicato nella carta di circolazione; - modifica del punto di posizionamento della targa; - installazione di vetri azzurrati o scuri che rendano difficile il campo di visibilità del conducente. L’installazione della terza luce di Stop non richiede invece la variazione della carta di circolazione. La rimozione di poltrone per poter ampliare la capacità di carico non richiede la variazione della carta di circolazione.

come si può leggere perfettamente nelle note esplicative di detto articolo:

1) la targa NON si deve spostare da dove viene posizionata in sede di omologa ( non c'entra una ceppa ma visto che ancora vi sono dei "duri d'orecchio :happy4:)........

2) rimuover poltrone ( posti sul mezzo) per ampliarne la capacità di carico NON richiede variazioni alla carta di circolazione e quindi NON è sanzionabile!!
da ricollegarsi al solo viaggiatore in moto con sella singola






di contro l'art. 79 cds che l'amico del Magneto auspica come applicabile parla di "alterazioni" alle specifiche dei dispositivi di cui all'art. 72 del cds, infatti sanzioa chi:

Conduceva veicolo avente:

- alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte;

- dispositivi di equipaggiamento non funzionanti (ovvero non correttamente installati)

L’irregolarità riscontrata consiste in ... (descrivere)



le note esplicative prodotte per l'applicazione di detto articolo specificano:

Occorre sempre che l’agente accertatore possa distinguere per i casi applicativi tra gli articoli 71, 72, 78 e 79, che sono molto simili. In ogni modo, possiamo dire che i primi si riferiscono a modifiche apportate ai modelli come usciti dalla fabbrica costruttrice, mentre l’art. 78 si riferisce essenzialmente al mantenimento in efficienza dei medesimi dispositivi,come può essere per una luce non funzionante, mentre, per esempio, installare una luce blu comporta la violazione di cui all’art. 72. Altri casi di violazione del presente articolo possono essere: -pneumatici con battistrada inferiore al minimo consentito, per usura; -dispositivi di segnalazione acustica, visiva, silenziatore, non funzionanti; -parabrezza con crepe che mettano in pericolo la sicurezza della circolazione. In caso di violazione del punto 2. occorre inviare copia del Verbale al D.T.T. per la revisione di cui all’art. 80 comma 5. In caso di circolazione di cui al punto 3 che sia immediatamente di pericolo per la circolazione, l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire la marcia, pena la sanzione di cui all’art. 192, c. 3, soprattutto in caso di impegno di Autostrade o strade Extraurbane Principali

pertanto NON applicabile alla fattispecie in argomento che modificherebbe ( ma non è così per quanto sopra spiegato) l'omologazione dlela moto da 2 a 1 persona................

IMHO :happy5:

NT1200
02-07-2010, 11:07
io ho una renault 4 ci possiamo andare in 5?


Ahhhhhh adesso ho capito perchè hanno confiscato la Renault 21 di un mio amico...erano su in 19...:happy3:

MagNETo
02-07-2010, 12:31
allora...............

a mio modesto parere il rimuovere la sella passeggero rientra "in toto" nelle casistiche dell'art. 78 del cds che ricomprende tutte le modifiche dei componenti installati sui mezzi previsti sia dall'art. 71 che dall'art. 72 dello stesso codice..Hai ragione scusa come puoi intuire dalla successiva spiegazione intendevo anche io il 78, ho sbagliato a scrivere, faccio sempre confusione tra il 78 e il 79 :)
Resta comunque il dubbio se togliere sella e pedane dalla moto possa o meno rientrare nella fattispecie della rimozione di un sedile dalla vettura per creare spazio di carico, a quanto ne so anche in questo caso è possibile farlo se l'auto nasce con sedili rimovibili, tipo le monovolume, ma NON se i sedili nascono fissi...

BOOOOOOH io vado comunque con la monosella senza problemi :beer: