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fabrisiu73
18-02-2005, 14:18
Chi è che se ne intende di societÃ* s.r.l. ?

Se un socio vuole andarsene com'è che bisogna procedere legalmente?

Mi sapete dare qualche dritta?

grazie

joker1450
18-02-2005, 14:19
ripassi più tardi, il nostro dott. comm. è impegnato http://www.webchapter.it/smiles/talk1.gif

fabrisiu73
18-02-2005, 14:20
immagino, ma ci provo ugualmente.http://www.webchapter.it/smiles/pino.gif

Bertone
18-02-2005, 14:28
Assemblea in cui si ratifica l'uscita del socio.
Al socio vanno rimborsate le quote di partecipazione (liquidazione) ed ovviamente gli dovrÃ* venir data la quota degli utili dell'anno passato.

Le quote che erano del socio dimissionario saranno ovviamente ripartiti fra i soci restanti (o acquistate da uno o più soci entranti)

I dott. in economia sapranno essere più precisi..ma più o meno è cosìhttp://www.webchapter.it/smiles/byby.gif

fabrisiu73
18-02-2005, 14:30
grazie bertone, sei stato molto gentile a darmi questa info...a buon rendere



Scritto da: Bertone 18/02/2005Â*15.28
Assemblea in cui si ratifica l'uscita del socio.
Al socio vanno rimborsate le quote di partecipazione (liquidazione) ed ovviamente gli dovrÃ* venir data la quota degli utili dell'anno passato.

Le quote che erano del socio dimissionario saranno ovviamente ripartiti fra i soci restanti (o acquistate da uno o più soci entranti)

I dott. in economia sapranno essere più precisi..ma più o meno è cosìhttp://www.webchapter.it/smiles/byby.gif

ex-LUPOSOLITARIO
18-02-2005, 14:30
1 - assemblea
2 - cessione quote
3 -nuova assemblea
4 - CdA in caso di cariche vacanti ( ricoperte dal socio uscente )

bye - bye
Enrico http://www.webchapter.it/smiles/happy5.gif

Fiore61
18-02-2005, 14:36
IN MODO PIU' APPROFONDITO LE COSE STANNO COSI':

Il diritto di recesso e l'esclusione del socioLa riforma del diritto societario ha ampliato i casi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso. Oltre alle ipotesi al cui verificarsi deve necessariamente conseguire il riconoscimento al socio della facoltÃ* di recedere, viene riconosciuta, in particolare, ampia libertÃ* all'autonomia statutaria in quanto è l'atto costitutivo a stabilire i casi e le modalitÃ* del recesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2473 c.c. In ogni caso, il diritto di recesso è riconosciuto ai soci in relazione alle seguenti fattispecie, in parte coincidenti con quelle previste per le Spa:
· cambiamento dell'oggetto o del tipo di societÃ*
· trasferimento della sede all'estero
· fusione o scissione della societÃ*
· revoca dello stato di liquidazione
· compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero dei diritti attribuiti ai soci.
Sono, inoltre, contemplati i seguenti casi di recesso:
· societÃ* a tempo indeterminato
· intrasferibilitÃ* convenzionale delle partecipazioni
· esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale.
I soci che recedono dalla Srl hanno, in ogni caso, il diritto di ottenere, entro sei mesi dalla comunicazione di recesso, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato in base al suo valore di mercato (conosciuto anche come fair value) al momento della dichiarazione di recesso, e non più facendo riferimento al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La quota può essere acquistata da altri soci ovvero rimborsata con il patrimonio sociale. In caso di disaccordo, comunque, la determinazione del rimborso deve essere compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente.L'atto costitutivo può infine prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso, si applicano le disposizioni previste per il recesso del socio, ad esclusione della possibilitÃ* di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Aumento e riduzione del capitale socialeLe operazioni effettuate sul capitale sociale determinano una modifica statutaria e, pertanto, spetta all'assemblea dei soci deciderne il contenuto. Tuttavia, al fine di semplificare le procedure di attuazione e al contempo di tutelare l'integritÃ* del capitale sociale e gli interessi dei creditori, il legislatore della riforma ha previsto che l'atto costitutivo possa attribuire agli amministratori la facoltÃ* di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalitÃ* di esercizio.In caso di aumento del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti, spetta comunque ai soci il diritto di opzione. In ogni caso, la decisione di aumento del capitale deve prevedere le modalitÃ* e i termini per la relativa sottoscrizione.L'atto costitutivo può, inoltre, prevedere, ad eccezione dei casi di aumento di capitale reso necessario a seguito di riduzione per perdite, che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso, ai soci che non hanno acconsentito alla decisione spetta il diritto di recesso. Per quanto riguarda la riduzione, invece, non si fa più riferimento al concetto di esuberanza del capitale sociale. Pertanto, la riduzione potrÃ* avere luogo nei limiti del capitale sociale sottoscritto e versato mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ovvero mediante liberazione degli stessi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento o di liquidazione della Srl è fatto divieto agli amministratori di compiere nuove operazioni, al fine di non incorrere nella previsione della responsabilitÃ* illimitata degli stessi. Inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di gestire l'azienda in maniera conservativa fino al passaggio di consegne ai liquidatori. L'inosservanza di tale obbligo viene sanzionato con la responsabilitÃ* degli amministratori per eventuali danni cagionati.Queste le principali fasi di scioglimento e liquidazione della Srl:
· dichiarazione dello stato di scioglimento da parte degli amministratori e deposito nel Registro delle imprese
· convocazione di assemblea che deliberi su modifiche dell'atto costitutivo per la nomina dei liquidatori
· passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori.
In ogni caso, la fase di liquidazione può essere revocata in qualunque momento con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, e non più con il consenso di tutti i soci, garantendo ai soci dissenzienti la facoltÃ* di recesso.

fabrisiu73
18-02-2005, 14:43
Ragazzi, dirvi grazie è poco .http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif










Scritto da: Fiore61 18/02/2005Â*15.36
IN MODO PIU' APPROFONDITO LE COSE STANNO COSI':

Il diritto di recesso e l'esclusione del socioLa riforma del diritto societario ha ampliato i casi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso. Oltre alle ipotesi al cui verificarsi deve necessariamente conseguire il riconoscimento al socio della facoltÃ* di recedere, viene riconosciuta, in particolare, ampia libertÃ* all'autonomia statutaria in quanto è l'atto costitutivo a stabilire i casi e le modalitÃ* del recesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2473 c.c. In ogni caso, il diritto di recesso è riconosciuto ai soci in relazione alle seguenti fattispecie, in parte coincidenti con quelle previste per le Spa:
· cambiamento dell'oggetto o del tipo di societÃ*
· trasferimento della sede all'estero
· fusione o scissione della societÃ*
· revoca dello stato di liquidazione
· compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero dei diritti attribuiti ai soci.
Sono, inoltre, contemplati i seguenti casi di recesso:
· societÃ* a tempo indeterminato
· intrasferibilitÃ* convenzionale delle partecipazioni
· esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale.
I soci che recedono dalla Srl hanno, in ogni caso, il diritto di ottenere, entro sei mesi dalla comunicazione di recesso, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato in base al suo valore di mercato (conosciuto anche come fair value) al momento della dichiarazione di recesso, e non più facendo riferimento al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La quota può essere acquistata da altri soci ovvero rimborsata con il patrimonio sociale. In caso di disaccordo, comunque, la determinazione del rimborso deve essere compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente.L'atto costitutivo può infine prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso, si applicano le disposizioni previste per il recesso del socio, ad esclusione della possibilitÃ* di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Aumento e riduzione del capitale socialeLe operazioni effettuate sul capitale sociale determinano una modifica statutaria e, pertanto, spetta all'assemblea dei soci deciderne il contenuto. Tuttavia, al fine di semplificare le procedure di attuazione e al contempo di tutelare l'integritÃ* del capitale sociale e gli interessi dei creditori, il legislatore della riforma ha previsto che l'atto costitutivo possa attribuire agli amministratori la facoltÃ* di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalitÃ* di esercizio.In caso di aumento del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti, spetta comunque ai soci il diritto di opzione. In ogni caso, la decisione di aumento del capitale deve prevedere le modalitÃ* e i termini per la relativa sottoscrizione.L'atto costitutivo può, inoltre, prevedere, ad eccezione dei casi di aumento di capitale reso necessario a seguito di riduzione per perdite, che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso, ai soci che non hanno acconsentito alla decisione spetta il diritto di recesso. Per quanto riguarda la riduzione, invece, non si fa più riferimento al concetto di esuberanza del capitale sociale. Pertanto, la riduzione potrÃ* avere luogo nei limiti del capitale sociale sottoscritto e versato mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ovvero mediante liberazione degli stessi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento o di liquidazione della Srl è fatto divieto agli amministratori di compiere nuove operazioni, al fine di non incorrere nella previsione della responsabilitÃ* illimitata degli stessi. Inoltre, gli amministratori hanno l'obbligo di gestire l'azienda in maniera conservativa fino al passaggio di consegne ai liquidatori. L'inosservanza di tale obbligo viene sanzionato con la responsabilitÃ* degli amministratori per eventuali danni cagionati.Queste le principali fasi di scioglimento e liquidazione della Srl:
· dichiarazione dello stato di scioglimento da parte degli amministratori e deposito nel Registro delle imprese
· convocazione di assemblea che deliberi su modifiche dell'atto costitutivo per la nomina dei liquidatori
· passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori.
In ogni caso, la fase di liquidazione può essere revocata in qualunque momento con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, e non più con il consenso di tutti i soci, garantendo ai soci dissenzienti la facoltÃ* di recesso.

Vitamina C
18-02-2005, 16:26
Scritto da: fabrisiu73 18/02/2005Â*15.43
Ragazzi, dirvi grazie è poco .http://www.webchapter.it/smiles/happy6.gif











A chi mandare la fattura???? http://www.webchapter.it/smiles/vhappy3.gif

bartantero
18-02-2005, 16:37
andreabbe chiarito se il socio se ne vuole andare con il consenso degli alri soci, ovvero se siamo in una situazione di litigiositÃ*.
Nel primo caso la cosa più semplice è che il socio uscente ceda la propria quota agli altri soci o, con il consneso di tuti se è prevista la prelazione, ad alcuni dei soci o anche ad un tezo. In tal caso nessuna assemblea va tenuta, nessun cda, si tratta solo di un atto notarile (peraltro una mera autentica di firma).

Ti sconsiglio, come è stato detto, di seguire la strada della "liquidazione della quota" : imporebbe una riduzione di capitale e cioè una modifica statutaria da farsi in assemblea straordinaria. Non solo è più complesso e costoso ma, in alcuni casi, potrebbe essere impraticabile.

Se invece si tratta di un'uscita non pacifica le cose si complicano.
A) il socio se ne vuole andare:
Lo statuto è stato adeguato al "nuovo" diritto societario?
in tal caso:
come è disciplinato il recesso del socio? (se è il socio che vuole andarsene)
Com'è disciplinata la quantificazione della quota del socio?



B) gli alri soci lo vogliono madar via
La peggiore delle situazioni.

Comunque non è un discorso affatto semplice (salvo che si tratti di una uscita consensuale a valori determinati: vendi e basta, salvo la prelazione).
Ci vorrebbero maggori dettagli.
Ciao

fabrisiu73
23-02-2005, 14:15
prova